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ESAME DI STATO 2023

Circolare 171 Comunicazione esito scrutinio per l'ammissione all'esame di stato

Circolare 157 Esame di Stato conclusivo I ciclo di istruzione 2023

Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa

NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE

 

La documentazione del Gruppo di Lavoro Regionale per gli Esami di Stato del Primo Ciclo dal 2018 a oggi è disponibile nel sito dell'I.C. Copernico di Corsico al link: https://www.icscopernico.edu.it/retiprovalo/

 

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ARCHIVIO

 

ESAME DI STATO 2022 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COMUNICAZIONE 123: CALENDARIO ESAME DI STATO

CALENDARIO PROVA ORALE DELL'ESAME DI STATO

SUGGERIMENTI GESTIONE SICUREZZA DI ATS BERGAMO 17 GIUGNO 2022

MISURE PRECAUZIONALI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

O.M. 64 del 14 marzo 2022
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022

 

SLIDE DEL MINISTERO

 

NOMINA PROF.SSA SCUDELETTI A PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO 2022

 

SUGGERIMENTI DI ATS PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO

 

ISTRUZIONI PRATICHE PER L'ESAME

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento dell’emergenza sanitaria) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

Ammissione

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all’esame se:

  1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di Classe tenuto conto delle specifiche situazioni correlate all’emergenza epidemiologica;
  2. non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 249/1998).

Voto di ammissione

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017)

Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Prove

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del D.M. 741/2017;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del D.M. 741/2017;
  3. colloquio, come disciplinato dall’art. 10 del D.M. 741/2017

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’art. 5 del D.M. 741/2017.

Il colloquio orale avrà durata massima di 30 minuti (40 minuti per gli alunni dell’indirizzo musicale).

 

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.M. 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

 

PUBBLICAZIONE ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

 

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 741/2017 e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

 

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’art. 7 del D.Lgs. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

 

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’art. 15 del D.M. 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza a bgic88100òistruzione.it, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.

Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

 

ORGANIZZAZIONE

 

COMMISSIONE

La commissione d’esame, presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato, è composta da tutti i docenti dei consigli delle classi terze, compresi i docenti di sostegno, di strumento musicale e di religione cattolica; si articola in sottocommissioni composte dai docenti dei singoli consigli delle classi terze (all’interno delle quali è individuato un docente coordinatore);

Insediamento commissione: riunione preliminare

La commissione si insedia con la riunione preliminare, calendarizzata e comunicata al collegio docenti dal dirigente scolastico.

SEGRETARIO DI COMMISSIONE

Il Presidente della commissione d’esame, prima dell’inizio della riunione preliminare, procede alla nomina (naturalmente tra i componenti la commissione) del segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni della commissione: dalla riunione plenaria preliminare a quella finale. A tal fine, sarà utilizzato l’apposito registro dei verbali della commissione.

Il segretario procederà alla verbalizzazione di:

– riunione preliminare, nel corso della quale la commissione:

  • stabilisce la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore;
  • definisce l’ordine di successione delle prove scritte e l’ordine di successione delle classi per i colloqui;
  • predispone le tracce delle PROVE SCRITTE, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte (le tracce devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali);
  • definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte e la valutazione del colloquio;
  • definisce l’articolazione del colloquio. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento;
  • individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte (ad esempio il dizionario per la prova scritta di italiano …), dandone preventiva comunicazione ai candidati;
  • definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato;
  • assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, dopo aver esaminato la documentazione presentata (in presenza di candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi sono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno).

– prova scritta di italiano (e relativo sorteggio tracce);

– prova scritta di matematica (e relativo sorteggio tracce);

– ratifica prove scritte;

– svolgimento dei colloqui;

– valutazione finale;

– riunione plenaria finale. 

Il Dirigente Scolastico

Moris Frosio Roncalli